Secondo il nostro ordinamento giuridico la competenza in materia urbanistica spetta ai Comuni. Ovviamente ogni Comune si deve attenere a dei parametri standardizzati che valgono su tutto il territorio nazionale.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la numero 306 del 2017, ha messo un pò d’ordine nella sempre controversa diatriba sull’abusivismo edilizio di strutture per l’outdoor. La norma chiarisce la definizione di gazebo intendendo come tale una struttura leggera in legno, ferro battuto o alluminio, staccata da qualunque altro immobile, coperta nella parte superiore o ai lati da tendaggi che possono essere facilmente rimossi.
Questa non necessita di titoli abilitativi edilizi solo se è utilizzata in modo temporaneo e non stagionale. Temporaneo è infatti inteso come occasionale, come ad esempio per una festa, una cena e così via. Stagionale invece si riferisce ad un periodo prolungato. La stessa sottolinea che qualora la struttura sia ancorata al terreno in modo permanente, per quanto resti scoperta ed inutilizzata per la maggior parte dell’anno, si dovrà richiedere il permesso di costruire.
Come scavalcare questo problema
Se l’obiettivo è creare uno spazio in giardino o in terrazzo dove poter mangiare al riparo dal sole si potrà optare per un pergolato. Essendo aperto su tre lati, come ben evidenzia la stessa normativa, non necessita di titoli abilitativi, evitando così il problema dell’abusivismo edilizio.
Quindi tra gazebo e pergola quale scegliere?
Se lo spazio da coprire è addossato all’edificio, la pergola è sicuramente una soluzione più semplice perché evita la burocrazia comunale. Se invece desideri creare uno spazio nuovo all’interno del giardino o in centro al terrazzo, il gazebo è la soluzione ottimale.